Statuto
Articolo 1 – Costituzione e denominazione
È costituita l’Associazione religiosa, apolitica e senza finalità di lucro avente la seguente denominazione “MANDALA SAMTEN LING – CENTRO STUDI TIBETANI”
L’Associazione è un’Organizzazione confessionale, di confessione diversa dalla cattolica.
Essa ha sede principale in Graglia (BI), Frazione Santuario, Casale Campiglie, n. 84.
Le Sedi secondarie possono essere istituite su tutto il territorio italiano ed anche all’estero.
L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
II “Mandala Samten Ling Centro Studi Tibetani” di Graglia, è associato all’Ente Morale U.B.I. (Unione Buddhista Italiana)
Articolo 2 – Scopi
Il Mandala Samten Ling Centro Studi Tibetani è una associazione religiosa Buddhista che segue gli insegnamenti della tradizione Buddhista Mahayana, con riferimento ai tre gioielli e alle quattro nobili verità, e considera S.S. II Dalai Lama e S.S. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoce le supreme autorità religiose, ed il venerabile Paljin Tulku Rinpoce (Arnaldo Graglia) come Guida Spirituale del Centro.
L’attività associativa è rivolta alla diffusione del Buddhismo tibetano e all’esercizio delle pratiche religiose buddhiste, unitamente alla promozione dei valori umani e spirituali per realizzare una migliore qualità della vita, con lo scopo di creare condizioni favorevoli per la diffusione dell’insegnamento del Buddha e della pratica religiosa Buddhista; a tale scopo l’Associazione promuove lo studio e la diffusione del Buddha Dharma e delle pratiche buddhiste, anche tramite l’istituzione di luoghi di culto nei quali associati e fedeli si possano riunire per coltivare la loro conoscenza ed esperienza religiosa, sia attraverso funzioni e cerimonie, sia ricevendo insegnamenti e praticando meditazioni collettive e individuali.
L’Associazione si propone inoltre di promuovere le attività della Pace nel mondo, sostenendo ideali di non di attività violenza, altruismo e compassione.
L’associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra citati anche mediante lo svolgimento culturali e a tal fine potrà svolgere l’insegnamento e la divulgazione della religione e della filosofia buddhista e della pratica meditativa attraverso corsi, anche intensivi, di studio e pratica, conferenze, scuole, ritiri spirituali, convegni, incontri, diffusione di dispense e altro materiale anche su supporto elettronico o informatico, relativi alle religione e alla filosofia buddhista.
Nell’ambito della propria attività istituzionale l’Associazione potrà porre in essere ogni tipo di iniziativa che sia ritenuta utile al conseguimento dei propri fini e, in particolare
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Promuovere lo studio, la pratica e la conoscenza del Buddhismo istituendo iniziative didattiche, culturali, sociali e religiose a favore sia di praticanti che di studiosi;
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Organizzare e gestire iniziative teoriche e pratiche, quali corsi di meditazione, cerimonie religiose e tradizionali, corsi di studio della lingua tibetana coadiuvati da materiale didattico stampato a cura del Centro stesso, corsi ed iniziazioni con monaci e Maestri, corsi di educazione alla pace per adulti e bambini, corsi di apprendimento e insegnamento di tecniche riabilitative occidentali ed orientali;
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Promuovere e organizzare sia nella propria sede sia in altre sedi, attività di carattere religioso, etico, culturale e sociale a mezzo di seminari, incontri, dibattiti, spettacoli audiovisivi, proiezioni di fílm, presentazioni di libri, conferenze, mostre, manifestazioni, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
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Promuovere, sia nella propria sede che in altri luoghi, azioni di sostegno, incoraggiamento е assistenza spirituale diretta a risanare le forme di disagio psicologico, di stress o di disadattamento della civiltà odierna, nonché di assistenza psicofisica, morale e materiale di persone in difficoltà, in proprio o collaborando con altre associazioni, scuole di ogni ordine e grado, Universita, istituti di ricerca, centri di medicina alternativa, fondazioni, penitenziari, ospedali, caserme e in generale con strutture dedicate all’assistenza di persone in stato di bisogno o di disagio fisico, psichico o socio economico;
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Coltivare rapporti con istituzioni culturali su argomenti di interesse comune, nonché con comunità religiose e centri di impegno spirituale, nazionali ed esteri, ricevendo anche insegnanti e rappresentanti di altre istituzioni;
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Promuovere e organizzare, ritiri spirituali e in Italia e all’estero;
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Promuovere e diffondere su tutto il territorio nazionale e estero i servizi associativi, anche, ove necessario, aprendo nuovi sedi e sezioni dell’associazione e informando fedeli, associati e chiunque sia interessato alle attività organizzate, tramite volantini, cartelloni, striscioni e materiali pubblicitari di vario genere, anche di carattere telematico, nel rispetto dello spirito dell’associazione e delle normative vigenti;
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radurre e stampare testi originali buddhisti e ogni altra pubblicazione che serva agli scopi statutari, in ossequio alla vigente normativa in materia di stampa;
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Promuovere e sostenere iniziative dirette alla preservazione e lo sviluppo delle arti sacre e del patrimonio culturale artistico e religioso Tibetano e, in particolare, dei Monasteri di Lamayuru e Atitse in Ladakh.
Le attività realizzate dall’Associazione sono legate all’applicazione del Buddhismo nella vita di ogni giorno: coloro che ne prendono parte vengono introdotti al Buddhismo tibetano senza vincoli di conversione, con l’intento di far conoscere una tradizione che si basa sulla libertà dello spirito e sulla pace interiore.
Il Centro si mantiene costantemente disponibile ad una collaborazione diretta con altre Associazioni ed Enti di diversa natura, con scuole di ogni ordine e grado, Università, tesisti universitari e ricercatori privati interessati alla redazione di scritti aventi ad oggetto il Buddhismo e il Buddha Dharma, privilegiando in particolar modo ogni attività svolta all’assistenza spirituale degli anziani e dei giovani in difficoltà, tramite una consapevole e fattiva pratica, seguendo anche l’esempio di analoghe Associazioni Buddhiste, e si impegna attivamente nella realizzazione d’iniziative finalizzate alla conoscenza reciproca fratelli di Dharma che appartengono a diverse tradizioni buddhiste e al dialogo tra le diverse religioni presenti a Milano e in tutta Italia, con l’intento di individuare valori etici comuni alle diverse tradizioni nella direzione della pace.
Articolo 3 – Attività collaterali
Per conseguire appieno le proprie finalità e per far fronte alle proprie esigenze finanziarie l’Associazione può effettuare iniziative o attività diverse da quelle statutarie, anche di carattere finanziario o commerciale, purchè abbiano carattere strumentale agli scopi associativi, siano atte al raggiungimento degli scopi dell’associazione e siano coerenti coi principi del Buddhismo Mahayana.
L’Associazione potrà, tra l’altro:
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svolgere, con l’osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, direttamente sia attraverso altri enti utilizzando gli strumenti più idonei per il sostegno delle proprie iniziative;
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stipulare ogni atto o contratto o convenzione, di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati e con associazioni ed enti con o senza scopo di lucro in generale, nonché con movimenti organizzati di qualunque natura che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, ivi inclusi quelli necessari per il finanziamento operazioni deliberate dai competenti organi associativi;
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porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, di assunzione di prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato, avere in proprietà, in gestione, dare in locazione, acquisire diritti di superficie su beni immobili o mobili, che potrà anche amministrare e gestire;
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partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima, anche concorrendo alla costituzione degli organismi anzidetti;
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svolgere, in ogni caso, ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
L’associazione inoltre potrà svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, attività commerciali di carattere marginale, nei limiti consentiti dalla legge e ad esclusivo vantaggio dei propri associati, quali la commercializzazione di audiovisivi, libri, opuscoli, oggetti sacri e articoli vari legati alla religione e alla storia buddhista, all’educazione alla pace, alla meditazione e all’artigianato Tibetano.
Dette attività non possono comunque diventare l’attività principale dell’Associazione, devono essere svolte solo per i fini di cui ai precedenti commi e sono sottoposte al regime tributario e fiscale vigente. Le attività diverse in questione sono gestite con contabilità separata del bilancio ordinario dell Associazione, pei modi e nei termini previsti dalla legge, e il rendiconto deve essere sottoposto all’Assemblea.
L’eventuale residuo di cassa proveniente da dette attività deve essere utilizzato esclusivamente per svolgimento delle attività statutarie e ne è vietato qualsiasi tipo di distribuzione, anche indiretta.
Articolo 4 – Patrimonio, mezzi di funzionamento ed esercizio sociale
l patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti in proprietà al momento della sua costituzione.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
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acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio
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lasciti e donazioni con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
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contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, di istituti di credito, dello Stato, dell’Unione Europea, di Enti e di Istituzioni pubbliche destinati all’incremento del patrimonio;
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sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali e destinate ad incremento del patrimonio;
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ogni altra entrata a qualsiasi titolo conseguita dall’associazione e specificamente destinata con delibera del Consiglio Direttivo all’incremento del patrimonio.
I mezzi di funzionamento sono rappresentati da:
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redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra
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quote Associative;
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corrispettivi specifici per servizi offerti agli associati solo per attività istituzionali;
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contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, di istituti di credito, dello Stato, dell’Unione Europea, di Enti e di Istituzioni pubbliche, ove non destinati ad incremento del patrimonio;
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contributi di organismi internazionali;
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elargizioni, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio effettuate da associati o terzi;
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rimborsi derivanti da convenzioni;
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beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione e destinati all’incremento del patrimonio;
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rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
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fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi pubbliche occasionali e/o organizzate e continuative;
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proventi di manifestazioni organizzate, attività istituzionali svolte, o da sponsorizzazioni da parte di terzi;
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proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate;
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ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente incremento patrimoniale.
L’esercizio sociale si apre il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
‘Assemblea approva, con cadenza annuale, il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione, che devono essere depositati presso la Sede principale, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e della Relazione dell’Organo di controllo, ove nominato, onde gli associati possano prenderne visione. Al bilancio verrà, altresì, data idonea pubblicità nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie o per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento delle sue attività.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo, a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge.
Qualora l’associazione abbia ottenuto il riconoscimento giuridico, dovrà trasmettere annualmente all’autorità tutoria un’aggiornata relazione sull’attività dell’Organizzazione Confessionale.
Articolo 5 – Associati
Possono far parte della associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, nonchè gli enti che siano interessati agli scopi dell’associazione.
Sono membri dell’Associazione tutti coloro che aderiscono allo spirito dell’associazione e condividono le sue finalità ed i suoi principi, la cui domanda scritta di ammissione sia stata accettata dai competenti organi associative, nonché tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione dell’Associazione partecipando così alla fondazione della stessa.
Coloro che vogliano assumere la qualifica di associato devono trasmettere domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, impegnandosi, in caso di ammissione, a rispettare Statuto e regolamenti dell’Associazione, a partecipare alla vita della stessa e a collaborare al suo sostentamento.
La domanda sarà sottoposta all’accettazione del Consiglio Direttivo, che provvederà allo scrutinio e alla accettazione della stessa. L’accettazione si perfeziona con il versamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente è associato effettivo dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo deve deliberare l’accettazione o il respingimento delle domande per l’ammissione dei nuovi Associati entro 90 giorni dal loro ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine non viene comunicata alcuna deliberazione al soggetto che ha presentato la domanda, la stessa si intende accettata.
L’Associazione respinge la domanda, con le maggioranze e le modalità previste dal presente statuto, qualora questa sia presentata da soggetti che abbiano dimostrato di non condividere gli scopi della Associazione e i principi del Buddha Dharma o che perseguano obiettivi e valori con questa incompatibili.
Le persone giuridiche, gli enti e le istituzioni prendono parte alle attività dell’Associazione per mezzo del rispettivo rappresentante legale.
Il numero degli associati è illimitato e non sono ammessi associati a carattere temporaneo, fermo in ogni caso il diritto di recesso.
Ammissione, recesso ed esclusione degli associati sono ratificati annualmente dall’Assemblea su del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Diritti e obblighi degli associati
Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri derivanti dal presente Statuto e della normativa applicabile.
Gli associati dal momento dell’ammissione, se in regola con la quota associativa e purchè di maggiore età, hanno il diritto di partecipare e votare nell’assemblea della Associazione, nonchè il diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Gli Associati hanno il diritto:
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di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e di ricevere i bollettini che li informano circa tali attività;
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di partecipare ad ogni iniziativa culturale e ricreativa promossa dall’Associazione nei termini e con le modalità da questa stabilite;
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a frequentare i locali dell’associazione secondo le modalità previste da apposito regolamento e partecipare alle attività di culto ivi svolte;
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di prendere visione del libro verbali dell’assemblea e del bilancio dell’associazione, previa richiesta da indirizzare al Consiglio di amministrazione;
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di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione.
Gli il cui ammontare è stabilito dal Associati sono tenuti al versamento di una quota associative annua, Consiglio Direttivo. La quota associativa è inalienabile e intrasmissibile, è annuale, non è rivalutabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato, né ripetibile dagli aventi causa degli Associati.
Gli Associati hanno altresì il dovere di:
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accettare ed osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti approvati, nonché a rispettare le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
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mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e che non possa in alcun modo recare danno alla stessa;
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tenere in ogni caso un comportamento corretto e rispettoso dei valori della associazione e dei principi del Buddha Dharma sia quando frequentino i locali e le aree associative sia quando partecipino all’assemblea, alle attività, alle manifestazioni ed agli incontri ed eventi promossi dall’associazione;
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mantenere un comportamento e una attitudine non violenta, negli atteggiamenti, nelle parole, verso gli altri e le altrui opinioni e a non tenere condotte, all’interno e all’esterno dei locali dell’associazione, che possano nuocere al buon nome della stessa;
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sostenere le attività promosse dall’Associazione e collaborare con le componenti della stessa;
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versare eventuali corrispettivi specifici per servizi offerti a loro dall’associazione.
Articolo 7 – Esclusione degli associati
Gli associati che pongano in essere gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti approvati o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, o, comunque che tengono un comportamento incompatibile con i valori dell’associazione o tale da arrecare danno alla stessa, potranno essere esclusi, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo, dalla Associazione.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
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estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
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apertura di procedure di liquidazione;
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fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive delle dichiarazioni di fallimento.
Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione dell’Associato a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, valutati i fatti e sentite le ragioni dell’associato, al quale il Consiglio deve garantire il diritto di intervento e di contraddittorio.
Qualora l’associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.
La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere comunicata all’associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
La comunicazione della delibera provoca la cessazione della qualità di associato e del diritto dello stesso alla partecipazione alle attività dell’associazione.
L’esclusione deve essere ratificata dall’Assemblea.
Articolo 8 – Perdita della qualifica di associato
Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:
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per recesso volontario da comunicarsi per dell’inizio del nuovo anno sociale, tramite lettera raccomandata A/R oa mezzo di Posta Elettronica Certificata. Il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo all’Associato anteriormente al momento del recesso. Resta fermo pertanto il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ivi incluso il pagamento della quota annuale;
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per sopraggiunta impossibilità di adempiere agli impegni e alle prestazioni concordate con l’Associazione;
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per mancato versamento della quota Associativa per l’anno sociale in corso entro 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il versamento. L’associato che non corrisponda la quota in tale termine decade automaticamente dalla qualifica di associato, senza necessità di ulteriore comunicazione;
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per esclusione, deliberata con le modalità di cui all’articolo precedente;
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per decesso.
Articolo 9 – Fedeli
I fedeli sono tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di etnia, lingua, nazionalità, orientamento sessuale, opinioni politiche e condizioni sociali, manifestano fiducia negli insegnamenti del Buddha e della scuola Buddhista Mahayana.
I fedeli hanno libero accesso, salvo comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica, in modo gratuito ai templi e alle sale di meditazione della Associazione e possono partecipare alle attività di culto collettive ivi svolte. Ad essi possono essere richieste offerte esclusivamente su base volontaria. I fedeli sono tenuti a mantere in tutti i locali dell’associazione un’attitudine non violenta nel comportamento, nella parola e verso le opinioni altrui.
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’ Associazione:
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l’Assemblea degli Associati;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente;
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il Tesoriere, ove nominato;
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il Segretario, ove nominato;
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la Guida Spirituale;
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i Ministri di Culto;
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l’organo di Controllo, ove nominato
Tutte le cariche Statutarie, ad eccezione dell’Organo di controllo, della Guida Spirituale e dei Ministri di culto sono a titolo onorifico. È ammesso unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.
Articolo 11 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione e vi partecipano di diritto il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il tesoriere e il segretario, ove nominati, la Guida Spirituale, Porgano di Controllo, ove nominato, e tutti gli Associati di maggiore età in regola con il pagamento delle quote Associative.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Ente e, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci.
II Presidente, o chi ne fa le veci, verifica la regolarità della costituzione e dello svolgimento della Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se trattasi di Assemblea straordinaria.
Ogni farsi associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato abilitato a partecipare all’Assemblea può rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro associato abilitato a partecipare all’Assemblea stessa.
Nessun associato può essere portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio Direttivo delibera gli argomenti da inserire all’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea.
In Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori d’età, che siano iscritti da almeno tre mesi nel registro degli Associati e che siano in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, o in subordine, dal Consigliere più anziano d’età. Il Presidente è coadiuvato da un segretario nominato in apertura di Seduta. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Assemblea e dello svolgimento dei lavori ed accerta e proclama il risultato delle votazioni.
Delle riunioni di ogni assemblea è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Gli associati assenti alle adunanze assembleari possono prendere visione delle delibere.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea riunita in seduta ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazione delle modifiche statutarie, per il compimento di operazioni straordinarie, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione.
Per l’Assemblea straordinaria sono necessarie le maggioranze previste dal Codice civile.
In ogni caso per lo scioglimento e le modifiche dello statuto, all’assemblea straordinaria si applicano le modalità previste del presente statuto.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria in seconda convocazione non dell’assemblea ordinaria o straordinaria di prima convocazione.
L’Assemblea ordinaria delibera in ordine a:
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Indicazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e nomina e revoca degli stessi;
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Nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, del Presidente dell’Associazione ed eventuale revoca dello stesso;
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approvazione del bilancio d’esercizio e di previsione dell’associazione;
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eventualmente istituzione dell’Organo di Controllo e nomina e revoca dei suoi membri;
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responsabilità dei componenti degli organi associativi e promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
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approvazione dei regolamenti necessari per il funzionamento della associazione;
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indirizzi generali per il funzionamento della Associazione e per l’espansione il potenziamento della stessa e delle sue attività;
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ratifica dell’ammissione, dell’esclusione e del recesso degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
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nomina eventuale, tra i membri del Consiglio Direttivo, del Segretario e/o del Tesoriere;
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approvazione degli oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla competenza.
L’Assemblea straordinaria delibera in ordine а:
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modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
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scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
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provvedimenti di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’Associazione;
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approvazione degli oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla competenza.
L’Assemblea in ogni caso delibera in relazione a tutti gli argomenti sottoposti alla stessa da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri, il segretario e tutti i membri degli organi associativi, inclusi, ove nominati, i membri dell’Organo di controllo.
Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale, inserito nel libro verbali dell’assemblea, controfirmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.
In tal caso è necessario che:
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sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
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in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo;
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sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
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sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
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ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio d’esercizio ed una entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o con Delibera del Consiglio direttivo. La convocazione deve essere recapitata a mezzo di consegna a mano, o tramite posta ordinaria o raccomandata, o per mezzo di fax, mail o di altre modalità telematiche idonee, a tutti gli associati iscritti nel libro degli Associati, a tutti i Consiglieri, e a tutti i membri degli organi associativi, inclusi, ove nominati, i membri dell’Organo di controllo, almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione (nel caso di urgenza l’avviso potrà essere inviato con i mezzi più idonei almeno 5 giorni prima).
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, dell’ordine del giorno e se del caso delle modalità di svolgimento dell’Assemblea.
L’avviso di convocazione è inoltre affisso all’ Albo presso la sede dell’Associazione.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, oppure dall’Organo di controllo, ove nominato, che potranno anche proporre un Ordine del Giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui l’Ordine del Giorno proposto dagli associati abbia ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione, la richiesta di convocazione deve essere presentata da almeno 4 degli associati aventi diritto di voto
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, secondo le direttive dell’Assemblea, da cinque o più membri, comunque sempre in numero dispari, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Tutti i membri sono di confessione buddhista.
Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza interruzione tra un mandato ed il successivo. Il Consiglio permane in regime di proroga fintanto che non viene eletto il nuovo Consiglio.
Qualora, per dimissioni, revoca, decadenza o per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
Le generalità dei componenti del Consiglio Direttivo, con la menzione delle loro mansioni, e ogni successivo mutamento, per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all’autorità tutoria se l’organizzazione confessionale è riconosciuta giuridicamente.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti un Vice Presidente.
II Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo oltre ai Consiglieri partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato.
Il Consiglio si riunisce comunque almeno due volte l’anno, di cui almeno una per deliberare in merito al bilancio di esercizio e una per deliberare in merito al bilancio di previsione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta per iscritto comunicato, anche per mezzo telematico, agli interessati almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere il luogo e la data della riunione, l’ordine del giorno da discutere e se del caso le modalità di svolgimento dell’adunanza.
Nei casi urgenti la convocazione può essere recapitata con mezzi adeguati almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti il Presidente, tutti i Consiglieri, e tutti i membri dell’Organo di controllo, se nominato.
Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove non diversamente disposto. Non è ammesso il voto per rappresentanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, per morte, decadenza o impedimento non temporaneo, il Consiglio viene reintegrato tramite cooptazione da parte del Consiglio stesso. Tale cooptazione viene sottoposta alla ratifica dell’Assemblea alla sua prima adunanza utile.
Ove ciò non sia possibile si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione per l’integrazione del Consiglio.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto riservato ai sensi di legge e del presente statuto all’Assemblea. Per le operazioni di gestione straordinaria è comunque necessaria la ratifica dell’Assemblea, che dovrà essere data alla prima riunione utile della stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
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nominare al suo interno il Vice Presidente;
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nominare tra i propri membri, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea, tesoriere, determinandone i compiti, la natura e la durata del rapporto;
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nominare tra i propri membri, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea, eventualmente segretario, determinandone i compiti, la natura e la durata del rapporto;
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fissare le date e convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
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compiere, con esclusione di quelli attribuiti all’Assemblea, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
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stabilire l’importo delle quote associative e i corrispettivi specifici per i servizi offerti agli associati, nonché le modalità di versamento delle stesse;
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predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;
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curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
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accettare, con beneficio d’inventario, lasciti ed eredità, nonché accettare legati e donazioni;
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deliberare l’acquisto di beni immobili, l’alienazione di beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, la permuta di beni, l’affrancazione di censi e canoni, l’accensione di mutui, la riscossione e l’impiego di capitali, la locazione di immobili oltre i nove anni;
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Stipulare contratti, convenzioni, accordi e in generale atti di ogni genere inerenti l’attività statutaria, con soggetti sia pubblici che privati;
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Deliberare l’apertura di conti corrente bancari o postali, assumere prestiti o mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato;
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Deliberare eventualmente l’esercizio di attività commerciali marginali, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto;
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amministrare i fondi e predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione dell’associazione da sottoporre all’Assemblea;
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deliberare sull’ammissione, recesso ed esclusione degli associati, nonché sottoporre, annualmente, le delibere medesime perché vengano ratificate;
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deliberare la decadenza dal ruolo di consigliere in caso di assenze o gravi violazioni del presente Statuto o di comportamento considerato incompatibile con il ruolo di Consigliere;
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curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo е dell’Assemblea;
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curare la tenuta del libro degli associati;
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rilasciare certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per i missionari stranieri;
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autorizzare il Presidente a resistere in giudizio per la difesa e la tutela dell’Associazione nonché a nominare procuratori legali ed avvocati;
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ratificare, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i provvedimenti di Direttivo assunti dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
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assumere il personale necessario per gestione dell’Associazione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
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deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ Associazione, secondo le indicazioni dell’ Assemblea;
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svolgere ogni altro compito necessario al funzionamento dell’Associazione e comunque ogni attività di sua competenza ai sensi del presente Statuto e della Normativa applicabile.
Il Consiglio Direttivo domanderà, ove l’organizzazione confessionale venga riconosciuta giuridicamente, apposita autorizzazione al compimento di operazioni ove ciò sia previsto dalla legge.
È facoltà del Consiglio Direttivo conferire parte delle proprie attribuzioni in materia di gestione dell’Associazione al Presidente ovvero ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo determina con proprio atto i modi ed i tempi entro i quali deve essere data attuazione alle disposizioni contenute nel provvedimento di delega ed assicurando il controllo e la vigilanza sulle materie conferite al rappresentante.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:
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sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
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in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo;
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sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
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sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
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ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, l’Assemblea determina il compenso da corrispondere a uno o più membri del Consiglio nel caso in cui questi svolgano al di fuori della loro funzione Statutaria una specifica attività a favore della Associazione.
Articolo 14 – Presidente
Il Presidente è un cittadino italiano e residente in Italia.
Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati, fissandone l’Ordine del Giorno.
Il Presidente rimane in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta in giudizio e di fronte alla Amministrazione e ai terzi.
È coadiuvato dal Vice Presidente, che, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, lo sostituisce e ne fa le veci.
Il Presidente provvede alla conservazione del patrimonio dell’Ente, a divulgare la conoscenza e promuovere l’incremento della cultura religiosa, a vigilare sulle sedi e sull’amministrazione in genere, a tutelare gli interessi generali e locali dell’Organizzazione confessionale, che non siano di competenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Presidente:
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ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;
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è autorizzato ad eseguire incassi rilasciandone liberatorie quietanze;
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previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione;
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convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
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mantiene contatti spirituali e culturali con analoghe Comunità in Italia e all’estero;
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cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
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vigila sull’operato del Consiglio e di tutti i collaboratori dell’associazione;
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dirime, ove possibile, in via bonaria le controversie delle comunità con i loro rappresentanti religiosi e civili;
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in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.
In caso dimissioni o impedimento permanente il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per procedere alla convocazione dell’Assemblea degli Associati per le deliberazioni necessarie.
Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo non può essere revocato se non per violazioni dello Statuto o per impedimento; la revoca o la pronuncia di impedimento comporta la decadenza dall’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea è deliberata nella stessa seduta durante la quale il Consiglio Direttivo prende atto dell’impedimento o delle dimissioni del Presidente ovvero ne pronuncia la revoca.
È facoltà del Presidente delegare, anche permanentemente, parte delle proprie attribuzioni al Vice Presidente.
Articolo 15 – Segretario
Il Consiglio Direttivo, ove a ciò non abbia provveduto l’Assemblea, può nominare al suo interno un Segretario. Il segretario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio, salvo revoca o diversa delibera del Consiglio Direttivo o dell’assemblea. L’incarico di segretario può essere rinnovato senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
Il Segretario, ove nominato, svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati e firma i verbali delle adunanze congiuntamente al Presidente.
Il Segretario coadiuva sia il Presidente che il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell’associazione, tiene la corrispondenza e svolge qualsiasi altro compito che gli venga assegnato con Delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 16 – Tesoriere
Il Consiglio direttivo, ove a ciò non abbia provveduto l’Assemblea, può nominare al suo interno un tesoriere, cui delegare la gestione ordinaria delle consistenze patrimoniali dell’associazione. Il Tesoriere rimane in carica per tutta la durata del Consiglio salvo revoca o diversa delibera del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea. L’incarico di Tesoriere può essere rinnovato senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
Il Tesoriere, salvo diversa delibera del Consiglio, gestisce i fondi dell’associazione per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione, effettuando i pagamenti e i versamenti dovuti dall’associazione a terzi e riscuotendo le somme versate dagli associati; il tesoriere, salvo diversa delibera del Consiglio, può inoltre operare singolarmente su conti corrente bancari o postali intestati all’associazione e può disporre la compravendita di eventuali titoli di proprietà dell’associazione, ma non può accendere od estinguere conti corrente e non può rilasciare deleghe.
Articolo 17 – Organo di controllo
L’Assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti possono essere scelti anche tra i soggetti non associati, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell’organo collegiale.
L’organo di controllo dura in carica tre esercizi, ed il suo mandato scade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.
L’Organo di controllo vigila sulla regolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili, nonché sulla regolarità delle operazioni dell’Associazione e, in generale, sulla conformità alla Legge e allo statuto delle stesse, nonché e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo redige una relazione al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari ed hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Associazione.
L’organo di controllo svolge anche il ruolo di revisore legale, nel caso di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi di legge. In questo caso il Presidente dell’Organo di controllo è iscritto all’Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010
I componenti dell’Organo di controllo hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo esamina i bilanci preventivo e d’esercizio e redige una relazione agli stessi che sottopone all’assemblea in occasione dell’approvazione dei rispettivi bilanci.
L’organo di Controllo cura la tenuta del libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Articolo 18 – Ministri di Culto e Guida Spirituale
La Guida Spirituale è l’unico Organo competente relativamente all’indirizzo spirituale e religioso dell’Associazione ed è il responsabile della programmazione di tutta l’attività spirituale dell’Associazione, può nominare un coordinatore spirituale per la realizzazione del programma relativo e nominare o ratificare gli altri eventuali ministri di culto che possono coadiuvare il suo operato. Egli nomina, altresì, il proprio successore.
La Guida Spirituale provvede alla conduzione spirituale e morale dell’Associazione in maniera permanente. Conduce la pratica, celebra le cerimonie, ordina monaci e laici, guida lo studio teorico e pratico del Dharma, è responsabile della formazione di monaci e laici, e di altri insegnanti che a loro volta possano assumere la responsabilità della pratica e svolge tutte le attività che ritiene opportune per la crescita spirituale del praticante Buddhista.
I Ministri di Culto vengono nominati dalla Guida Spirituale, nel rispetto delle competenze dell’Unione Buddhista Italiana, definite nell’Intesa sottoscritta con lo Stato Italiano.
È compito della Guida Spirituale nominare, trasferire, revocare i ministri di culto.
Qualora agli atti che la Guida Spirituale compie in qualità di Ministro di Culto, così come agli atti di altri eventuali ministri di culto nominati, si vogliano attribuire effetti civile è chiesta l’approvazione della nomina dell’autorità governativa, nei termini e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Qualunque movimento territoriale o revoca dei ministri medesimi, se trattasi di ministri con nomina approvata dall’Autorità governativa, è portata a conoscenza dell’Autorità medesima per i provvedimenti di sua competenza.
Articolo 19 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione
Le modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate se poste all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste dal Codice civile. Le modifiche statutarie sono comunicate all’autorità tutoria se l’associazione è riconosciuta giuridicamente.
Per deliberare lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è necessario che la discussione sia posta all’Ordine del Giorno dell’assemblea Straordinaria, all’uopo convocata, e che sia deliberato lo scioglimento con la maggioranza dei 4 degli associati aventi diritto di voto.
La delibera dovrà contenere la nomina dei liquidatori, per la definizione di ogni rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le indicazioni dell’Assemblea, ad altra Associazione, anche non religiosa, avente finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo individuato dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla normativa applicabile.
Compiuta la liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo di redigere il rendiconto finale. Tale rendiconto nonché l’operato del liquidatore devono essere approvati dall’Assemblea straordinaria.
Articolo 20 – Obbligo di comunicazione all’Autorità tutoria
Se l’Associazione è riconosciuta giuridicamente, dovrà essere annualmente trasmessa all’Autorità tutoria una relazione aggiornata sull’attività svolta dall’Organizzazione confessionale.
Articolo 21 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati ed associazione saranno sottoposte ad un Collegio arbitrale appositamente costituito da tre componenti dell’Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dai due arbitri così designati.
Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e la decisione adottata dallo stesso è vincolante per le parti ai sensi di legge.
Articolo 22 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni previste dal vigente Codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.